mercoledì 22 giugno 2016

V.G.M.

pur non riguardando le nostre spedizioni Espresse, desideriamo mettervi a conoscenza che a partire dal 01/07/16 sarà OBBLIGATORIO fornire alle autorità portuali e alle compagnie marittime l’esatta “MASSA LORDA VERIFICATA DEL CONTAINER” (V.G.M. – VERIFIED GROSS MASS) dei container che verranno spediti per Vs. conto PRIMA DELL’ENTRATA DEGLI STESSI CONTAINER AL PORTO.

Senza tale comunicazione alle autorità competenti, non sarà autorizzata l’entrata in porto e conseguente imbarco.

Per V.G.M. si intende il peso del container composto da:

PESO NETTO DELLA MERCE CARICATA ALL’INTERNO
PESO DELL’IMBALLO DELL MERCE
TARA DEL CONTAINER (RIPORTATA SULLA PORTA DI OGNI CONTAINER)
La verifica del V.G.M. è a TOTALE RESPONSABILITA’ E CARICO DEL MITTENTE E/O CARICATORE CHE FIGURERA’ COME SHIPPER IN B/L e ci sono previsti 2 metodi per determinarlo:

METODO 1

Pesatura del container una volta chiuso e sigillato con strumenti regolamentari, tipo pesa pubblica o privata, con emissione di regolare bindello di pesatura da esibire assieme a tutta la solita 
documentazione di esportazione.

METODO 2

Effettuare la somma del peso merce + peso imballo o materiale di rizzaggio all’interno del container + tara del container indicata sulla porta del container stesso.

In entrambi i casi, il mittente/caricatore deve fornire una dichiarazione in carta intesta indicante il V.G.M. espresso in KGS. con data, timbro e firma indicando in modo leggibile il nome della persona che firma 
la dichiarazione.

RIBADIAMO CHE QUESTA OPERAZIONE E RELATIVA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA AL TERMINE DEL CARICO A MAGAZZINO DEL CLIENTE E PRIMA CHE IL CONTAINER ARRIVI AL PORTO D’IMBARCO.

PRIMA CHE IL CONTAINER ENTRI IN PORTO DEVE AVER OTTENUTO L’AUTORIZZAZIONE “V.G.M.” ALTRIMENTI NON POTRA’ ESSERE IMBARCATO E TUTTE LE SPESE DERIVANTI DA UNA RITARDATA O MANCATA 
COMUNICAZIONE SARANNO A CARICO DEL MITTENTE / CARICATORE, CHE PER LEGGE RISULTA ESSERE L’UNICO RESPONSABILE DI QUANTO SOPRA DESCRITTO.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha previsto un periodo transitorio del 01/07/16 al 30/06/17 per l’applicazione della normativa SOLAS, 
nel quale è prevista, in caso di controlli e verifiche dopo la pesatura, una tolleranza per ciascun container pari al 3% del V.G.M. ma che non sia superiore a 500 kgs.

venerdì 20 maggio 2016


Grazie al continuo miglioramento tecnologico, quasi senza accorgercene l'E-commerce sta diventando parte della nostra vita quotidiana

Interessante notare come da questo articolo si evinca che "l'aspetto più recensito del processo d'acquisto online sia La spedizione" subito seguito da assistenza / supporto.

Ovvio, avete appena comperato un nuovo prodotto, lo aspettate,  questo non arriva e nessuno vi avvisa o si fa carico del vostro problema..... certo alla fine vi restituisce il costo dell'acquisto o ne spedisce un altro, ma dovete aspettare di nuovo o rivolgervi a qualcun altro.

Credere che il 100% delle spedizioni vada a buon fine è come credere che nella nostra vita quotidiana non ci capiterà mai un intoppo..... piccolo o grande che sia tutti i giorni abbiamo a che fare con il traffico, i ritardi, i contrattempi sul lavoro etc.

Per quanto le percentuali di consegna nei tempi previsti siano generalmente molto alte, quando capita a noi è il 100% che è andato male

Ed è qui che il supporto fa la differenza

Nessun negozio online, per quanto possa essere un costo, può dimenticarsi di questo... ne va della soddisfazione del cliente.... e "socializzare" il nostro disappunto è facile...  

e-commerce


lunedì 16 maggio 2016

Nuovo Codice Doganale dell'Unione: cosa cambia dal 01 Maggio 2016

Con decorrenza 1 Maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell’Unione.

Si prevede tuttavia un periodo di transizione sino al 1 Maggio 2019 durante il quale gli operatori economici possano adattarsi alle nuove disposizioni introdotte, con la previsione della possibilità di alcune deroghe.

I principali obiettivi del nuovo CDU possono riassumersi nei seguenti punti:

completare il passaggio ad una gestione completamente informatizzata di documenti e procedure;
semplificare e modernizzare l’apparato normativo;
intensificare la chiarezza ed uniformità di procedure e leggi in tutta l’Unione;
rinforzare i benefici di cui godono attualmente gli AEO.


Fra le principali novità introdotte:

RAPPRESENTANZA DOGANALE E CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI:  viene estesa a chiunque la possibilità di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le relazioni con le autorità doganali – facoltà in precedenza riconosciuta, con riferimento alla rappresentanza diretta, in via esclusiva agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale; si stabilisce inoltre che i documenti relativi alle procedure doganali andranno conservati per un termine di almeno tre anni. Infine, nella prospettiva di una piena “smaterializzazione” dei processi, le dichiarazioni verranno ulteriormente standardizzate e la relativa presentazione potrà avvenire esclusivamente con modalità informatizzata.

ITV (Informazioni Tariffarie Vincolanti): viene uniformato a 3 anni il periodo di validità delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV e IVO), da richiedersi ora secondo un modello disponibile online sul sito dell’Agenzia e che risultano vincolare vicendevolmente e con reciprocità entrambe le parti in causa (destinatario della decisione e autorità doganale). Strumenti di monitoraggio vengono introdotti allo scopo di garantire coerenza tra lo storico di ITV esistenti e quelle di nuova emissione

AEO (Operatore Economico Autorizzato): importanti elementi di novità introdotti nell’elenco di requisiti necessari all’attribuzione dello status di AEO, in particolare 1) assenza di violazioni di natura doganale e fiscale 2) comprovata solvibilità finanziaria 3) comprovata esperienza – almeno triennale – nelle pratiche doganali. Diventa obbligatorio allegare all’istanza per l’ottenimento dello status il questionario di autovalutazione (prima facoltativo) e, seguito approvazione, la qualifica di AEO verrà attribuita attraverso il rilascio di due diverse tipologie di autorizzazione. Tutti i certificati AEO esistenti ad oggi dovranno essere soggetti a ri-esame entro il termine del periodo di transizione. Vengono infine rafforzati e ri-definiti i vantaggi e le facilitazioni derivanti dallo status.

ORIGINE PREFERENZIALE: l’assetto di regole per la determinazione dell’origine viene semplificato. Si prevede la creazione della banca dati REX nella quale a partire da Gennaio 2017 dovranno essere obbligatoriamente registrati gli esportatori; la banca dati confluirà in un elenco pubblico, disponibile per consulta a tutti gli esportatori comunitari registrati. Non troverà più applicazione – a partire dal 1 Gennaio 2018 - la “first sale rule” in merito all’indicazione del valore merce, con importanti ripercussioni sulle dinamiche di determinazione oneri.



Si auspica che l’introduzione del nuovo CDU possa far convergere gli Stati Membri su di una uniformità di procedure, tale per cui gli scambi ne risultino facilitati ed incentivati; contemporaneamente, sul fronte nazionale, ci si augura che il vicendevole rapporto tra l’Agenzia delle Dogane ed il tessuto imprenditoriale del Paese risulti rafforzato e che questo spinga le aziende a cogliere le novità introdotte dal nuovo codice per investire sulla propria competitività.


Fonti
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/nuovo-codice-doganale-dell-unione-cdu
http://www.logisticamanagement.it/contents/articles/it/20160304/dal_1_maggio_al_via_la_nuova_dogana_siete_pronti

martedì 19 aprile 2016

Al link qui di seguito mettiamo a disposizione di tutti alcuni documenti doganali utili per le spedizioni fuori UE


Documenti su google drive


lunedì 18 aprile 2016

Spedizioni in buone mani

#Parcelvalue per #conflombardia

http://www.conflombardia.net/#!parcel-value/ahhvw

Dall'esperienza ParcelValue nascono i point, realtà che permettono di spedire i tuoi pacchi dal negozio sotto casa !

Perché li stiamo creando ?

I PVPoint si vogliono inserire in uno spazio tra i servizi postali ed i rivenditori di spedizioni online ; i primi perché hanno dei tempi di consegna alquanto lunghi e spesso non c'è la tracciatura, i secondi, sicuramente efficienti ed economici, ma limitano il cliente ad una presenza fisica a casa in attesa del corriere.

Abbiamo quindi pensato di inserirci in una nicchia di mercato per quei clienti interessati a :

- Saltare le lunghe code di attesa agli sportelli
- Non dover aspettare a casa il passaggio del corriere
- Spedire i pacchi il pomeriggio, il sabato, e presso alcuni Point anche la domenica
- Risparmiare comunque tempo e denaro !

La nostra risposta sono i PV Point....



domenica 23 giugno 2013

Come preparare una fattura proforma per l'esportazione extra UE

Per tutte le spedizioni internazionali di merci NON finalizzate alla vendita, destinate in località al di
fuori dell'Unione Europea è necessario compilare ai fini doganali una fattura proforma in 5 copie (1
+ 4) ed in Inglese.
Di seguito potete trovarne un modello da compilare e una linea guida per la preparazione.
IMPORTANTE: tutte le informazioni sulla fattura devono combaciare con le informazioni indicate
sul bollettino internazionale.
La fattura proforma deve essere scritta a macchina indicando quanto segue:
1. nome, indirizzo completo del mittente, Partita Iva o Codice Fiscale;
2. nome, indirizzo completo del destinatario e numero telefonico;
3. data;
4. numero di AWB/LdV;
5. quantità di ogni articolo (contenuta in ogni collo);
6. descrizione completa e dettagliata della merce;
E' molto importante che la descrizione del prodotto in spedizione sia la meno generica possibile, ma
al contrario sia specifica dell'oggetto. Esempi di descrizione errata e corretta:
Documenti/ documents Contratti commerciali/ Business contract
Regali/gift Libri inviati come regalistica natalizia/ books sent as a Christmas gift
Ricambi / spare parts Valvola ad ago /needle valve
Tessile Camicia da uomo 100% cotone/ men's shirt 100 % cotton
7. valore unitario per ogni singolo articolo e valore totale della spedizione;
8. valore Totale (deve corrispondere a quella riportata sulla Lettera di Vettura).
Non sono considerate valide fatture Proforma che dichiarino “nessun valore” o valore
“0”(zero).

Come preparare una fattura commerciale per l'esportazione extra UE
Per tutte le spedizioni internazionali di merci destinate in località esterne all'Unione Europea è
necessario compilare ai fini doganali una fattura commerciale in Inglese.
Devono accompagnare la spedizione un originale su carta intestata e tre copie, tranne alcuni Stati
che richiedono quattro originali.
Quanto segue è una linea guida per la preparazione di una fattura commerciale.
IMPORTANTE: tutte le informazioni sulla fattura devono combaciare con le informazioni indicate
sul bollettino internazionale.
La fattura commerciale deve essere scritta a macchina su propria carta intestata indicando quanto
segue:
1. nome, indirizzo e numero di tel/fax del mittente;
2. nome, indirizzo e numero di tel/fax del destinatario;
3. numero della lettera di vettura abbinata alla spedizione;
4. marche di identificazione o numeri segnati all'esterno del pacco, per esempio: "1 di 1", o un
numero seriale;
5. numero di riferimento della spedizione;
6. data di spedizione della merce;
7. numero d'ordine o qualunque altro riferimento;
8. paese d'origine e di produzione della merce;
9. condizioni di vendita;
10. peso della merce;
11. numero e tipo di pacchi;
12. descrizione dettagliata del contenuto;
13. quantità per ogni articolo contenuto nel collo;
14. valore di ogni articolo;
15. nome e firma;
16. data della firma.

Dichiarazioni del mittente
1. Qualora la merce abbia un origine gpreferenzialeh, dovra esserne indicato il paese (gCountry of
Origin):
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these
products are of (_____________________)* preferential origin.
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione
contraria, le merci sono di origine preferenziale (_____________________)*.
2. Qualora la vostra merce rientrasse in una delle sotto indicate categorie, la stessa e interessata
dalla normativa gdual useh e pertanto dovrete indicare in fattura quanto di seguito riportato.
La lista qui di seguito non e esaustiva e comunque soggetta a variazioni, rivolgetevi al nostro
esperto doganale per ulteriore assistenza:
. Software
. Circuiti integrati
. Libri, riviste, pubblicazioni, cataloghi commerciali e pubblicitari, materiale stampato in generale
. Materie plastiche di qualsiasi tipologia
. Lavorati ceramici
. Strumenti di ottica, per fotografia, cinematografia, di misura, di controllo, di precisione e relative parti
. Prodotti delle industrie chimiche, farmaceutiche e delle industrie connesse
. Metalli e lavori di metalli. Prodotti finiti e semilavorati
. Macchine ed apparecchi in generale, materiale elettrico, apparecchi per la registrazione del suono e delle immagini, apparecchi per la televisione e loro parti, macchine per l'elaborazione dell'informazione e loro parti
. Materiale da trasporto (veicoli, vetture - navigazione marittima o area) e relative parti.
Andra indicato:
-  Ai fini del regolamento CE 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni di prodotti e tecnologie a gduplice usoh, si dichiara che la merce inclusa nel presente
documento e costituita da: _________________, e pertanto destinata ad esclusivo uso civile."
 - L'esportatore dichiara inoltre che le informazioni riportate fattura corrispondono al vero/ Besides, the
exporter declares that all information in this invoice are true and correcth.
10. Name = indicare il nome della persona che compila il modulo
11. Title = indicare la mansione della persona che compila il modulo
12.Signature = firma in originale della persona che compila il modulo